Rendite e assegni: il vostro ruolo di datore di lavoro

AVS, AI, assegno per grandi invalidi: diverse prestazioni possono riguardare i vostri collaboratori e le vostre collaboratrici nel corso della loro carriera, sia al momento del pensionamento, sia in caso di incapacità lavorativa duratura o di necessità di assistenza nella vita quotidiana. Non siete soli di fronte a queste situazioni: vi assistiamo per comprendere il vostro ruolo e intervenire al momento giusto.

Rendita di vecchiaia (AVS)

Quando un collaboratore si avvicina al pensionamento, è importante sapere che la rendita AVS non viene mai versata automaticamente: deve essere richiesta, in linea di principio, 3–4 mesi prima della data scelta. Il pensionamento può inoltre essere anticipato a partire dai 63 anni oppure rinviato fino a 5 anni, con un impatto diretto sull’importo della rendita.

Per saperne di più

Rendita d’invalidità (AI)

Se uno dei vostri collaboratori è in incapacità lavorativa da 30 giorni consecutivi, oppure è assente ripetutamente per motivi di salute, potete segnalare la sua situazione all’AI mediante una comunicazione di rilevamento tempestivo, anche senza il suo consenso preventivo, a condizione di informarlo. Questa procedura mira a intervenire tempestivamente per evitare la perdita del posto di lavoro, ricorrendo, se necessario, a misure di reinserimento ancora prima della presentazione di una domanda di rendita.

Consultare il sito dell’AI Vaud per i datori di lavoro

Assegno per grandi invalidi

Se un collaboratore necessita regolarmente di un aiuto importante da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (alzarsi, lavarsi, spostarsi), può avere diritto a un assegno per grandi invalidi, versato in aggiunta a un’eventuale rendita AI o AVS, secondo tre gradi di gravità (lieve, medio, grave).

La domanda deve essere presentata all’ufficio AI del Cantone di domicilio.

Consultare la scheda informativa ufficiale

Le nostre domande frequenti

Devo fare qualcosa quando un collaboratore va in pensione?

Ricordategli che la rendita AVS non viene mai versata automaticamente: deve essere richiesta attivamente 3–4 mesi prima della data scelta. Da parte vostra, non dovete presentare alcuna domanda, ma dovrete consegnargli un’attestazione di salario se la nostra cassa ve la richiede per finalizzare il calcolo.

Che cosa devo fare se un dipendente è in congedo per malattia da diverse settimane?

A partire da 30 giorni di incapacità lavorativa ininterrotta (o in caso di assenze ripetute nell’arco di un anno), potete trasmettere una comunicazione di rilevamento tempestivo all’ufficio AI.

Non avete bisogno del consenso del vostro collaboratore o della vostra collaboratrice, ma dovete informarlo/a. Questa procedura permette all’AI di intervenire rapidamente per mantenere l’impiegabilità della persona interessata.

Continuiamo a versare i contributi per un dipendente che percepisce già una rendita AVS ma continua a lavorare?

Sì, i contributi rimangono dovuti, ma sul reddito si applica una franchigia di CHF 1'400.– al mese (CHF 16'800.– all’anno), salvo che il vostro collaboratore chieda espressamente di rinunciarvi per continuare a migliorare la propria rendita futura.

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