IPG: garantire un reddito anche in caso di assenza

Le IPG (indennità di perdita di guadagno) compensano la perdita di salario dei vostri collaboratori e delle vostre collaboratrici durante il servizio militare, civile o di protezione civile, oppure durante un congedo di maternità, dell’altro genitore o di assistenza a un figlio gravemente malato. In qualità di datore di lavoro, svolgete un ruolo fondamentale nella trasmissione delle richieste e, a seconda dei casi, nel percepire l’indennità al posto del vostro dipendente.

Persona al lavoro su un computer per trasmettere le richieste IPG e percepire le indennità al posto di un dipendente.

Il vostro ruolo di datore di lavoro in materia di IPG

Quando un collaboratore parte per il servizio o usufruisce di un congedo di maternità o dell’altro genitore, le IPG intervengono per compensare una parte della perdita di salario. Se continuate a versare il salario abituale durante questo periodo, siete voi a percepire l’indennità a titolo di rimborso. In caso contrario, l’indennità viene versata direttamente al vostro dipendente.

Il vostro compito consiste nel compilare la parte «reddito prima dell’assenza» del modulo di richiesta e nel trasmetterlo alla nostra cassa il prima possibile, per evitare ritardi nel versamento.

  • Servizio militare o civile
    Un’indennità compensa il salario.

  • Maternità, altro genitore o assistenza
    Un’indennità copre una parte del salario.

  • Un rimborso semplice e rapido
    Se continuate a versare il salario, l’indennità viene versata a voi.

Importi e durate in vigore

L’importo dell’indennità dipende dal motivo dell’assenza. In generale corrisponde all’80% del reddito medio conseguito prima dell’assenza, fino a un importo massimo giornaliero.

Motivo

Importo

Durata massima

Scuola reclute

CHF 69.–/giorno

Durata del servizio

Servizio militare, civile o di protezione civile (esclusa la scuola reclute)

80% del reddito medio, max. CHF 220.–/giorno

Durata del servizio

Congedo di maternità

80% del reddito medio, max. CHF 220.–/giorno

98 giorni (14 settimane)

Congedo dell’altro genitore

80% del reddito medio, max. CHF 220.–/giorno

14 giorni, da fruire entro i 6 mesi successivi alla nascita

Congedo di assistenza (figlio gravemente compromesso nella salute)

80% del reddito medio, max. CHF 220.–/giorno

Fino a 98 giorni nell’arco di 18 mesi

A questi importi possono aggiungersi un assegno per figli e, per le reclute, un assegno per spese di custodia. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre informazioni annuali.

Le nostre domande frequenti

L’indennità IPG è soggetta a contributi?

Sì. Gli importi versati a titolo di IPG devono essere inclusi nei salari dichiarati, come qualsiasi altro elemento del salario.

I vostri moduli

Qui trovate i documenti più utilizzati per le diverse indennità. Avete bisogno di un altro modulo? Contattateci e ve lo invieremo direttamente.

11 documenti

Azioni
6.1 Maternità, indennità per l'altro genitore, indennità di assistenza 318.750 - Richiesta d’indennità di maternità
6.2 Maternità, indennità per l'altro genitore, indennità di assistenza 318.751 - Foglio complementare alla richiesta d’indennità di maternità
6.3 Maternità, indennità per l'altro genitore, indennità di assistenza 318.752 - Attestazione del datore di lavoro - Per donne disoccupate senza l'indennità di disoccupazione
6.4 Maternità, indennità per l'altro genitore, indennità di assistenza 318.747 - Richiesta d’indennità per l’altro genitore (il padre o la moglie della madre)
6.5 Maternità, indennità per l'altro genitore, indennità di assistenza 318.748 - Foglio complementare alla richiesta d’indennità per l'altro genitore

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