Datore di lavoro – Attività transfrontaliere
Telelavoro transfrontaliero, trasferte professionali occasionali, più datori di lavoro in diversi Paesi: queste situazioni sono sempre più frequenti e sono disciplinate da precise regole di coordinamento tra la Svizzera e i Paesi limitrofi. Determiniamo insieme a voi dove devono essere assicurati i vostri collaboratori e le vostre collaboratrici, evitandovi spiacevoli sorprese in caso di controllo.
Tre situazioni frequenti
Non appena un dipendente svolge una parte della propria attività al di fuori della Svizzera — anche a tempo parziale o dal proprio domicilio — occorre determinare a quale sistema di sicurezza sociale debba essere assoggettato. Le regole variano in funzione della quota di attività svolta all’estero e del numero di datori di lavoro interessati. Una situazione non correttamente identificata può comportare una doppia contribuzione o, al contrario, l’assenza di copertura sociale per il vostro collaboratore.
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Telelavoro transfrontaliero
La percentuale determina il Paese di assoggettamento assicurativo. -
Trasferta professionale all’estero
Una missione di breve durata rimane assicurata in Svizzera. -
Più datori di lavoro, più Paesi
Si applicano specifiche regole di coordinamento.
Telelavoro transfrontaliero: quali regole si applicano in base alla percentuale di attività?
Dall’entrata in vigore dell’Accordo multilaterale sul telelavoro (luglio 2023), un dipendente residente in un Paese limitrofo dell’UE/AELS e che lavora parzialmente dal proprio domicilio può rimanere assicurato in Svizzera, a determinate condizioni legate alla percentuale di telelavoro svolta.
Percentuale di telelavoro nel Paese di residenza | Legislazione applicabile | Procedura per il datore di lavoro |
|---|---|---|
Meno del 25% | Svizzera | Deve comunque essere richiesto un certificato A1 |
Tra il 25% e il 49,9% | Svizzera, grazie all’Accordo multilaterale sul telelavoro | Notifica sul portale ALPS (termine: 3 mesi), quindi certificato A1 |
50% o più | Paese di residenza del dipendente | Il dipendente è assoggettato nel proprio Paese di residenza |
Queste regole riguardano il telelavoro svolto in un Paese dell’UE, dell’AELS o nel Regno Unito. In caso di pluriattività (più datori di lavoro) o di distacco temporaneo si applicano regole diverse. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre informazioni annuali.
Le nostre domande frequenti
Un dipendente che telelavora un giorno alla settimana dalla Francia deve essere notificato?
Sì. Anche una percentuale di telelavoro inferiore al 25% richiede un certificato A1. Oltre il 25%, è inoltre necessaria una notifica preventiva sul portale ALPS.
Che cosa succede se non notifico una situazione di telelavoro transfrontaliero?
Vi esponete al rischio di un recupero dei contributi sociali e il vostro dipendente può essere soggetto a sanzioni in caso di controllo all’estero — in particolare, Francia e Austria hanno rafforzato i loro controlli negli ultimi anni. Vi raccomandiamo di regolarizzare rapidamente qualsiasi situazione esistente.
Invio un dipendente a lavorare per alcune settimane all’estero per un progetto: che cosa devo fare?
Si tratta di un distacco temporaneo. A determinate condizioni relative alla durata, il vostro dipendente può rimanere assicurato in Svizzera: utilizzate il modulo 3.1 per presentare la richiesta prima della sua partenza.
Quali regole di sicurezza sociale si applicano in caso di attività transfrontaliera?
La legislazione applicabile dipende da diversi fattori (Paese d’origine, di residenza e di lavoro, percentuale di attività, ecc.). Nei documenti qui sotto trovate una panoramica delle regole di coordinamento:
3.4 – Panoramica delle regole di coordinamento della sicurezza sociale CH/UE/AELS e altri Stati
3.5 – Panoramica dell’Accordo multilaterale in vigore dal 1° luglio 2023
I vostri moduli per le attività transfrontaliere
Qui trovate i documenti più utilizzati per la gestione delle attività transfrontaliere. Avete bisogno di un altro modulo? Contattateci e ve lo invieremo direttamente.
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Jérôme Gindrat
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